Rendita per partner
In caso di decesso della persona assicurata, il coniuge, il/la partner di un’unione domestica registrata o il/la convivente ha diritto a una rendita per partner. A tal fine il matrimonio, l’unione domestica registrata o la convivenza deve essere stata comunicata alla Cassa pensioni Integral dalla persona assicurata quando era in vita.
In caso di convivenza, il diritto a una rendita per partner sussiste laddove siano soddisfatte determinate condizioni. La persona assicurata deve aver trasmesso alla Cassa pensioni Integral la necessaria comunicazione quando era in vita. La persona che percepisce la rendita per partner perde il diritto a tale rendita in caso di matrimonio, adesione a un’unione domestica registrata, a una nuova convivenza o in caso di decesso.
Il diritto a una rendita per partner sussiste in caso di convivenza a condizione che:
- la persona assicurata e il beneficiario non siano coniugati, e non esistano motivi giuridici (art. 94 e segg. CC svizzero) contrari al matrimonio di entrambi, eccettuata l’appartenenza allo stesso sesso;
- il/la convivente non riceva una prestazione ai superstiti della persona assicurata;
- immediatamente prima del decesso della persona assicurata la convivenza sussisteva continuativamente da almeno cinque anni come rapporto stabile ed esclusivo tra due persone, oppure
- il/la convivente debba provvedere al sostentamento di almeno un figlio che viva nella stessa casa.